Tettoie e Verande: permessi e sanzioni
In questo articolo ti spiegheremo come installare una tettoia o veranda a chiusura di un balcone. Innanzitutto facciamo chiarezza sulle definizioni.
Tettoie: definizione e utilizzo
La tettoia è uno spazio coperto composto da elementi orizzontali e verticali con funzione di sostegno, dotato di una copertura continua aperta su tre lati esterni oppure di mura perimetrali a chiusura (in questo caso il termine tettoia è molto dibattuto).
La tettoia è spesso usata per riparare spazi esterni come l’ingresso di casa, finestre o balconi migliorando la qualità della vita degli abitanti in occasione di pioggia, neve o per mettersi al riparo da sguardi indiscreti dei condomini. Diversa è la definizione di tettoia autoportante, capace di sostenersi autonomamente senza una struttura di supporto come, ad esempio, la tettoia per auto.
Verande: definizione e utilizzo
La corretta definizione di veranda è sancita dal nuovo Regolamento Nazionale Edilizio Tipo, secondo il quale la veranda è il:
locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Installare una veranda può essere utile per migliorare lo stile di vita all’interno di un appartamento. Come? Ampliando lo spazio per progettare un secondo bagno, una camera in più o una zona living nel caso di un balcone o di uno spazio esterno green di ampia metratura.
Non solo, in alcuni casi verandare uno spazio può essere utile per la realizzazione di un prestigioso giardino d’inverno o di una piacevole serra: in questo caso si parla di veranda autoportante, solitamente composta da vetro e alluminio. Questa struttura è ideale in assenza di un sostegno (muro) di appoggio poiché, appunto, capace di sostenere se stessa su tutti e quattro i lati.
1. Verande: permessi e sanzioni
Una volta chiarite le definizioni di tettoia e veranda, vediamo insieme come poterle installare senza incorrere in sanzioni.
La definizione di veranda, come da Regolamento edilizio, determina una costruzione volta a modificare il volume dell’edificio, quindi la sua architettura:
“trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto (Consiglio di Stato, sentenza 5 settembre 2018, n. 5204)”.
1.1 Il Permesso di costruire
Prima di procedere alla sua installazione è necessario provvedere al permesso di costruire, predisposto e redatto da noi. Incaricare un Tecnico vuol dire accertare scrupolosamente l’assenza di vincoli o impedimenti che permettono di redigere in tutta tranquillità il Progetto prima di presentarlo al Comune di appartenenza e ottenere, così, il permesso di costruire.
Cos’è il Permesso di costruire?
Il Permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dal Comune, che legittima un intervento in materia edilizia. Per conoscere gli interventi che richiedono il PdC apriamo ancora il Testo Unico per l’Edilizia all’art. 10.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire interventi di:
- nuova costruzione
- ristrutturazione urbanistica
- modifiche alla sagoma o alla volumetria complessiva degli edifici
Dal momento del rilascio del titolo, l’inizio dei lavori deve avvenire entro 365 giorni mentre la loro conclusione non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. E’ possibile richiedere una proroga ma solo per:
fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Art. 15 Testo Unico
1.2 Le sanzioni
Una nuova veranda è un locale indipendente, autonomo e godibile a tutti gli effetti, destinato a durare nel tempo. Per questo è bene informarsi e rivolgersi a un professionista del settore, piuttosto che incorrere in multe molto salate.
Le sanzioni, infatti, possono raggiungere cifre pari al doppio del valore dell’immobile e, nei casi estremi, determinarne il totale smantellamento.
2. Tettoie: permessi e sanzioni
Come abbiamo già visto all’inizio di questo articolo (torna al Par. “Tettoia: definizione e utilizzo”), esistono diverse tipologie di tettoie. Per praticità ci soffermeremo su quelle “chiuse” e quelle “libere”.
2.1 Tettoie, tipologie e permessi
La tettoia libera, cioè aperta su tre lati purché di modeste dimensioni (pergola) non rientra nella categoria di nuova costruzione, dunque, non è computabile ai fini volumetrici dell’edificio. Per regolamentarla è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza la richiesta del permesso di costruire.
Che cos’è la SCIA?
Per SCIA s’intende la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, procedura introdotta dalla Legge n°122 del 30 luglio 2010 che sostituisce, di fatto, la Dichiarazione di inizio attività (DIA).
La SCIA serve a richiedere al Comune l’autorizzazione per:
- ristrutturazioni complesse
- interventi di manutenzione straordinaria,
- manutenzione strutturale di un edificio purché non di nuova costruzione
In precedenza, con la DIA:
l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli entro un termine certo.
Le nuove regole, invece, prevedono che:
- la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività,
- l’attività può iniziare immediatamente dalla data di presentazione della SCIA al Comune, senza aspettare i 30 giorni previsti dalla precedente DIA.
SCIA, costi e documentazione
Depositare la SCIA al Comune comporta il pagamento di:
- diritti di segreteria pari a 251,24 Euro
- diritti di segreteria in sanatoria pari a 501,24 Euro
- comunicazione delle varianti in corso d’opera per il costo di 126,24 Euro
Tra la documentazione da allegare, invece, non dimenticare di recuperare la planimetria catastale e la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
Sarà cura di un nostro tecnico allegare la copia del suo documento di identità e una relazione tecnica accuratamente stilata e firmata.
2.2 Tettoie, le sanzioni
Solo le tettoie aperte e di modeste dimensioni possono essere costruite senza vincoli, diversamente la tettoia si dichiarerà abusiva.
Il proprietario, anche se non direttamente il costruttore, sarà costretto a demolirla immediatamente, pena un processo penale per abuso edilizio.
È possibile chiedere la sanatoria della tettoia abusiva, purché in regola con il piano regolatore urbano.
Se vuoi saperne di più sui permessi e i casi specifici di installazione di verande e tettoie, contattaci per realizzare le tue esigenze in piena sicurezza!