S.C.I.A

Segnalazione Certificata di Agibilità

Cos’è la S.C.I.A.

Con la SCIA, Segnalazione Certificata di Agibilità, il direttore dei lavori, o il professionista abilitato nel caso in cui il direttore dei lavori non sia stato nominato, assevera l’agibilità, anche parziale, dell’immobile oltre alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

Il Comune di Roma ha istituito una quota di 0,20 Euro per ogni metro cubo di unità immobiliare come importo dei Diritti di Istruttoria per poter presentare la Segnalazione Asseverata, se non vi è aumento di cubatura; nel caso di aumento di cubatura dovranno essere calcolati gli ulteriori diritti compilando una tabella all’interno del Servizio di riscossione reversali del Comune – SIReWeb

Documenti necessari

I documenti necessari variano in relazione alla tipologia di intervento edile eseguito. I principali sono:

  • Carta d’Identità dell’avente titolo per la richiesta;
  • Estremi della variazione catastale

Sanzioni

La mancata presentazione della segnalazione asseverata entro 15 giorni dal fine lavori comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria graduata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1321/2003:

  • 77,00 Euro dal 16° giorno al 30° giorno dal fine lavori
  • 232,00 Euro dal 31° giorno al 60° giorno dal fine lavori
  • 464,00 Euro oltre il 61° giorno dal fine lavori
15 GIORNI

dalla fine dei lavori

Agibilità Totale e Parziale

La S.C.I.A, sul modello unificato, permette di richiedere l’Agibilità anche per interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

Questo rende possibile la facoltà di presentare un’Agibilità parziale, avendo effettuato interventi che hanno apportato modifiche alle condizioni per le quali venne rilasciata originariamente l’Agibilità.

La Segnalazione Certificata di Agibilità può riguardare anche:

  •  Singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • Singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Secondo le nuove regole introdotte dal decreto SCIA 2 (D.Lgs. 222/2016), non può essere più richiesta al Comune con apposita istanza ma sarà richiesta attraverso un’asseverazione del Tecnico.

Legislazione

Il Testo Unico in materia di Edilizia D.P.R. 380/01 Art. 24: Agibilità detta che:

“Comma 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

Comma 2. Ai fini dell’agibilità, entro 15 dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

  • Nuove costruzioni;
  • Ricostruzioni o sopra-elevazioni, totali o parziali;
  • Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1

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