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Requisiti minimi nuova stanza, facciamo luce!

Nuova luce alla tua casa! Se ti trovi in almeno una di queste situazioni questo è l’articolo che fa per te:

  1. Nuova costruzione di un edificio;
  2. Ristrutturazione;
  3. Modifica della destinazione d’uso dei locali.

In ognuno di questi casi le stanze di una casa devono rispettare determinati requisiti: altezza minima, illuminazione, aerazione, calcolo della superficie minima. Il rispetto anche di questi requisiti è sancito dal Regolamento edilizio, differente da un Comune all’altro.
Faremo riferimento a quello di Roma e al Decreto ministeriale del 5 luglio 1975 per descrivere, con precisione, i rapporti aeroilluminanti, l’altezza e la dimensione minima dei vani abitabili nella nostra città.

Sul sito del Comune di Roma è possibile consultare il Regolamento edilizio della nostra città.

Iniziamo dal rapporto aeroilluminante sancito dall’art. 5 del d.m. 5 luglio 1975:

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.

Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Metro alla mano, dunque! Le finestre di camere e cucina dovranno misurare almeno l’ottava parte di ogni stanza. Per legge, la misura della finestra s’intende comprensiva di telai e, ovviamente, vetro. Quindi, nel caso avessimo una camera di 32mq, dovremmo far realizzare una finestra di almeno di 4mq.

Nel caso di una mansarda, invece, o di un locale sottotetto, il rapporto minimo è di 1/12. Dunque, il lucernario della nostra stanza di 32mq sarà almeno di 2,6mq.

Nuova stanza, altezza minima

Dopo aver analizzato i rapporti illuminanti passiamo ora alle altezze minime, misurate dalla pavimentazione finita al soffitto.

L’art.1 del Decreto ministeriale del 1975 fissa a 2,70mt l’altezza minima delle stanze (2,40mt per gli altri ambienti della casa). Questa regola vale in tutta Italia tranne per i comuni montani dove l’altezza minima è fissata a 2,55mt.

Quando sono previste altezze o altri requisiti inferiori a quelli previsti?

Nel caso volessi ristrutturare una stanza mantenendone la sua destinazione d’uso o in caso di immobili di pregio artistico o d’epoca, è consentito mantenere le misure in essere.

Nuova stanza, superficie minima

Il Decreto ministeriale del 1975 fissa per ogni stanza da letto una superficie minima di almeno 9mq.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
(art.2 d.m. 5 luglio 1975)

E per le altre stanze?

Ogni soggiorno, per essere considerato tale, deve coprire una superficie di almeno 14mq mentre una cucina deve misurarne almeno 9.
Nel caso di angolo cottura nel perimetro del soggiorno, questo può occupare uno spazio di almeno 4mq purché l’apertura della sua porta misuri almeno 1,40mq. Sul mantenimento delle condizioni di salubrità del “posto di cottura” ci viene incontro l’articolo 6:

E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Dalla cucina, l’accesso diretto al bagno è, invece, vietato. Necessaria sarà la creazione di un disimpegno, detto anche antibagno fatta eccezione per le persone con disabilità.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. […] Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. (art.7)

Nel caso volessi realizzare un secondo bagno, infatti, puoi omettere qualche sanitario ma prestando attenzione alle misure minime fissate per la stanza nella quale vorrai ricavarlo! A tal proposito, abbiamo raccolto tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla creazione di un secondo bagno in un articolo ad hoc.

Ricorda, inoltre, che un bagno deve occupare almeno una superficie di 2,50 mq e una larghezza minima di 1,20 mt.

Per corridoi, disimpegni e ripostigli facciamo riferimento all’art. 42 del Regolamento edilizio di Roma:

L’altezza minima interna di corridoi, disimpegni in genere e ripostigli è fissata in 2,40 mt. Non possono essere considerati quali ripostigli e simili gli ambienti, muniti di finestra apribile, che abbiano una superficie superiore a 4mq.

Monolocali: quali le misure?

Un appartamento composto da un’unica stanza deve occupare una superficie minima di 28mq, bagno e cucina compresi e a 38 mq, se vi abitano due persone. L’altezza rimane fissata a 2,70mt, sempre con l’eccezione dei comuni di montagna 1000mt sopra il livello del mare:

Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. (art.1 d.m. 5 luglio 1975)

 

Hai ancora dubbi? Chiamaci al 391 748 6691! Ti aspettiamo per aiutarti in ogni tua esigenza.