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Pergolato sul balcone, permesso si permesso no

Vuoi creare una zona d’ombra sul tuo balcone ma non sai da dove iniziare?
Se hai pensato a una tettoia o a una veranda, scopri tutto ciò che devi sapere nel nostro articolo “Tettoie e Verande: installazione, permessi e sanzioni” oppure rimani su questa Pagina!

Permessi, c’è pergolato e pergolato

Una struttura con funzione di riparo che potresti utilizzare è il pergolato. Un elemento aperto ai lati e nella parte superiore, che può essere rimosso con l’arrivo dell’inverno. Perché? A differenza di una tettoia o di una veranda, il pergolato può essere rimovibile: in questo caso e, se di piccole dimensioni, non sono necessari né il permesso di costruire (PdC) né le comunicazioni di inizio attività (SCIA, CILA).

Questo tipo di intervento rientra in quella che viene definita edilizia libera, secondo l’art.6 del Dpr 380/2001 che sancisce tutte le attività per le quali non è richiesto alcun permesso di costruire:

  1. manutenzione ordinaria,
  2. eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o ascensori esterni,
  3. ricerca nel sottosuolo,
  4. esercizio attività agricola,
  5. serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura.

Puoi approfondire tutte le attività in edilizia libera, usufruendo anche del bonus fiscale al 50% delle ristrutturazioni, nell’articolo che abbiamo dedicato all’argomento.

Se, invece, per il tuo balcone stai pensando a un pergolato destinato a durare nel tempo, stiamo parlando di una struttura ancorata al suolo, di ampia metratura e chiusa su almeno tre lati:

il presupposto per l’esistenza di un volume è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati.
(sent. n. 1777 del 11.04.2014)

In questo caso il PdC (Permesso di costruire) è obbligatorio e, in alcuni casi, anche la SCIA.

Per richiedere il PdC devi consegnare agli uffici del Comune la richiesta in marca da bollo, accompagnata da una nostra dichiarazione che attesti la conformità della struttura alle normative vigenti.

Scarica la domanda del Permesso di costruire direttamente dal sito del Comune Di Roma e chiamaci per avere una consulenza professionale.

Che cos’è la SCIA?

Per SCIA s’intende la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività, procedura introdotta dalla Legge n°122 del 30 luglio 2010 che sostituisce, di fatto, la Dichiarazione di inizio attività (DIA). Non confondere la SCIA con la CILA, valida in genere per le ristrutturazioni interne.

La SCIA serve a richiedere al Comune l’autorizzazione per:

  • ristrutturazioni complesse
  • interventi di manutenzione straordinaria,
  • manutenzione strutturale di un edificio purché non di nuova costruzione!In precedenza, con la DIA:

l’interessato poteva produrre un’autodenuncia di inizio attività, rispetto alla quale l’amministrazione doveva effettuare i suoi controlli entro un termine certo.

Le nuove regole, invece, prevedono che:

  •  la SCIA debba essere corredata dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività,
  • l‘attività possa iniziare immediatamente dalla data di presentazione della SCIA allo sportello unico per l’edilizia SUET (si parla, in questo caso di SCIA agibilità).

Dalla data di presentazione, il Comune si riserva 30 giorni per richiedere integrazioni o dichiarare l’inammissibilità dei lavori. In precedenza con la DIA, i lavori iniziavano dopo i 30 giorni previsti.

SCIA, costi e documentazione

Depositare la SCIA al Comune comporta il pagamento di:

  • diritti di segreteria pari a 251,24 Euro
  • diritti di segreteria in sanatoria pari a 501,24 Euro
  • comunicazione delle varianti in corso d’opera per il costo di 126,24 Euro

Tra la documentazione da allegare, invece, non dimenticare di recuperare la planimetria catastale dell’immobile, la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, le foto dell’immobile prima della ristrutturazione. Sarà cura di un nostro tecnico allegare la copia del suo documento di identità unita a una relazione accuratamente stilata e sottoscritta.

 

Pergolato in condominio, le dimensioni contano!

Se il pergolato sporge dal tuo balcone, potrebbe disturbare la vista dei tuoi vicini o deturpare la facciata del palazzo e, in questo caso, essere contestato secondo l’art. 1102 del Codice Civile:

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Per la legge, dunque, tutto è possibile purché non leda i diritti degli altri condomini. Prima di installare un pergolato sul tuo balcone, se abiti in un condominio, ti consigliamo sempre di leggerne bene il regolamento.

Comune di Roma VS Palazzo Spada

Nel caso in cui il Comune della nostra città ordini la demolizione del pergolato per “alterazione di sagome e prospetti”, puoi avvalerti della sentenza 3393/2021 del 27 aprile di Palazzo Spada, secondo la quale i pergolati “leggeri” non sono dotati di autonomia funzionale ma hanno:

“carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non muta il preesistente utilizzo esterno dei luoghi”.

Per Palazzo Spada, quindi, l’obiettivo di un pergolato è accessorio e valorizza lo stabile in cui si trova: un riparo valido dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità.

Pergolato abusivo, cosa fare?

Se hai installato un pergolato senza il permesso necessario dovrai rispondere di abuso edilizio. Il Comune può interrompere i lavori oppure ordinarne la demolizione.
Se il pergolato non si trova in aree protette, vincolate o in contrasto con il piano urbanistico, è possibile evitarne la demolizione con il pagamento di una multa che, nei casi minori, raggiunge un massimale di poco più di 10.000 €.

 

 

 

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