Blog

Secondo bagno in casa, quali documenti servono?

Two is megl’ che one. Prendiamo in prestito l’inglese maccheronico di una vecchia pubblicità per chiederci: quando due (bagni) sono meglio di uno? Vediamo insieme quando è possibile realizzare un secondo bagno in casa e quali leggi tutelano la sua agibilità.

Puoi costruire un secondo bagno?

La risposta giusta è “dipende dalle misure”. Creare un nuovo bagno, infatti, vuol dire togliere spazio a una camera da letto, un corridoio oppure un soggiorno: le superfici minime previste per ogni stanza le troviamo nel Decreto ministeriale del 5 luglio 1975 , nel quale si legge anche che:

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. […]
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. (Art.5)

Calcolatrice alla mano, puoi approfondire anche nel nostro articolo le misure minime che una ogni stanza deve avere per legge. Per aiutarti, però, ti diciamo che un bagno con tutti i sanitari (lavandino, bidet, doccia e wc) misura circa 4 mq!

Secondo bagno, iter burocratico

Se le misure della tua casa rispettano i requisiti di legge, sei pronto per comunicare l’inizio dei lavori per il tuo secondo bagno. 

Cos’è la CILA?

La Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata è un titolo abilitativo compilata dal nostro Studio nei casi di:

  • restauro
  • manutenzione straordinaria senza interventi strutturali sull’edificio
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari

Per evitare sanzioni, la CILA deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori allo Sportello Telematico del Comune di Roma (SUET).
Per cliccare sul sito del Comune e conoscere come presentare la CILA leggi il nostro articolo!

Nuovo bagno, impianti idrici e normative

Dopo aver depositato il progetto ci occuperemo di redigere e consegnare la SCA, il certificato di agibilità. Ma solo in alcuni casi, quali?

Aprendo il Testo Unico per l’Edilizia all’art. 24, leggiamo la risposta: nel caso in cui l’intervento possa influire e, dunque, modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e funzionamento degli impianti, secondo le normative. Quali?

La legge n.186 del 1°marzo 1968 sancisce la dichiarazione degli impianti a regola d’arte, ovvero la dichiarazione di conformità (DICO).

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte. (art.1)

Nel caso della costruzione di un secondo bagno, verrà sicuramente spostato o ampliato l’impianto idraulico con riferimento al decreto n.37 del 22 gennaio 2008. Questo decreto stabilisce che ogni impianto installato, all’interno o all’esterno degli edifici, debba rispondere a precise normative: prima tra tutte quella di essere installato da un professionista abilitato che, alla fine dell’intervento, rilascerà obbligatoriamente la Dichiarazione di conformità (DICO).

N.B. La SCA, dove necessaria, deve essere consegnata entro 15 giorni dalla fine dei lavori.

 

Ti è stato utile questo articolo? Dillo ai tuoi amici!